Sentenza di Milano: il commento di Ordine Psicologi Lombardia

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Sentenza di Milano: il commento dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia.Riceviamo e pubblichiamo in esclusiva il commento del Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL), Dott. Mauro Vittorio Grimoldi (nella foto), sulla Sentenza del Tribunale di Milano N. 10289/2011 di rigetto del ricorso depositato in data 11/5/2011 da Centro Studi di Terapia della Gestalt e altri, impugnanti le deliberazioni OPL n. 257/2010 e 304/2010 relative all'applicazione dell'art. 21 del Codice deontologico dello stesso Ordine.

La “Zerbetto”: una sentenza storica

Premessa

Il “counseling” è un’attività professionale che consiste relazione di aiuto che “non comporta una ristrutturazione profonda della personalità” ma che è comunque “in grado di favorire la soluzione di disagi esistenziali di origine psichica” (Sico, 1993), “spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplorare difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi” (Assocounseling, 2009).

L'unico elemento differenziale sostanziale dal “sostegno psicologico" o "consulenza psicologica" è costituito dal fatto che  il counseling è praticabile da chiunque: i counselor non vengono richiesti avere una specifica formazione e talora neppure il titolo di laurea per esercitare una delicata azione di ascolto e riflessione sul paziente. Per questa ragione, paradossalmente, la storia del counseling è la storia di un esercizio discusso, secondo alcuni abusivo di professione psicologica che nasce parallelamente a quella della psicologia stessa, rappresentando una possibilità alternativa fuori-legge per tutti coloro che non vogliono o non possono formarsi come psicologi. Non a caso la data della nascita della Società Italiana Counseling è lo stesso dell'inizio dell'attività dell'Ordine degli Psicologi in Italia: il 1993.

La seconda fase è quella successiva al 2001 ed è caratterizzata dalle grandi crisi economiche che costituiscono l'humus in cui in Italia il counseling si sviluppa in maniera epidemica. Si moltiplicano le Scuole e negli ultimi dieci anni nascono tre delle quattro “centrali” del counseling, Cncp (2002), Faip (2008) e Assocounseling (2009), le quali offrono delle forme di “accreditamento” privatistico e autoreferenziale e provvedono ad azioni di lobbying politico, di difesa degli associati dalle accuse sempre più numerose di esercizio abusivo di professione.

Gli stakeholders del counseling e l’importanza della sentenza di Milano

Il fenomeno counseling in Italia è un fenomeno complesso ma anzitutto economico. Gli stakeholers del counseling, così come si propone attualmente in Italia, ovvero come attività di confine tra lecito e abusivo appartengono a due categorie: gli aspiranti “counselors” e i loro formatori. L’importanza della sentenza “Zerbetto” sta nell’avere smascherato con argomentazioni puntuali e di merito proprio questi ultimi, ovvero i principali portatori di interesse economico nella vicenda del counseling italiano. Questi, purtroppo, sono spesso a loro volta psicologi, il che conferma peraltro l’identità epistemologica delle due discipline. In spregio alla deontologia professionale oggi 9 scuole di psicoterapia delle 55 operative in Lombardia offrono corsi di counseling aperti a tutti; essi inoltre studiano campagne al fine di giustificare la loro scelta, fino al punto di richiedere la modifica dello stesso Codice Deontologico, che ne ostacolerebbe l'attività. Ciò secondo una prassi sempre più diffusa per cui invece di limitare le proprie azioni in base alla norma se ne richiede una nuova su misura dei propri interessi privati. Il 93% degli psicologi si è apertamente schierato favorevolmente alla posizione dell’Ordine e la notizia della sentenza “Clamorosa sentenza per la psicologia: il pensiero è libero ma non l’esercizio di una professione!” è stata salutata da 570 commenti favorevoli postati sul sito www.opl.it.

Dentro la “storica” sentenza “10289/2011”

La particolarità della sentenza redatta dalla Giudice Caterina Apostoliti è la grande attenzione e cura riservata alle considerazioni di merito, il che rende questa sentenza di particolare importanza e interesse sul piano dei contenuti. Si ricavano qui tre punti di sintesi del contenuto della sentenza; in corsivo le trascrizioni letterali del testo. Il documento completo è disponibile anche sul sito www.opl.it

  • Si stabilisce che possano e debbano essere posti dei limiti all’insegnamento quando siano implicate esigenze superiori come la tutela della salute pubblica: “è incontrovertibile che eventuali compromissioni del diritto all’insegnamento possono essere normativamente determinate per superiori esigenze costituzionali quali quelle di tutela della salute pubblica”. Si tratta di un principio valido quando ci si riferisce all’insegnamento dell’uso di strumenti clinici, il che, se può essere intuitivamente valido per un medico chirurgo, lo è anche per lo psicologo. Test, profili, diagnosi ma anche in genere l’uso del colloquio come strumento clinico “non possono essere considerati mere manifestazioni o trasmissioni di pensiero scientifico o tecnico, ma sono naturalmente destinate ad estrinsecarsi in prestazioni verso una pluralità di utenti”. Tali prestazioni, poiché sarebbero “volte a soddisfare bisogni collettivi rilevanti per l’interesse generale della comunità” possono essere trasmesse solo a chi può esercitare la professione di Psicologo, riservata dall’art. 33 della Costituzione a chi sia abilitato ad esercitarla “a garanzia della capacità tecniche e morali occorrenti per il retto esercizio della professione”. Questo limite andrebbe applicato in modo rigoroso poiché “sarebbe davvero grave se si insegnasse a terzi l’uso degli strumenti conoscitivi in un ambito professionale come quello riservato allo Psicologo che richiede, se possibile, una sensibilità ancora maggiore trattandosi della personalità di ciascun individuo e la necessità di un lavoro di ristrutturazione dell’intimo e di riorganizzazione del sistema cognitivo-emotivo.”
  • Un secondo punto riguarda il ruolo di tutela assolto dell’articolo 21 del Codice Deontologico degli psicologi, che i ricorrenti avrebbero voluto modificare e che recita: “Lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa…”. Tale regola, prescrittiva per ogni psicologo, “disciplinando l’insegnamento dell’uso degli strumenti conoscitivi ha sancito come tale uso spetti alle persone iscritte alla professione e non agli estranei, in un’ottica di duplice tutela dell’utenza: tutela da soggetti non qualificati che possono utilizzare imprudentemente strumenti riservati alla professione di psicologi arrecando danno; tutela dell’efficacia della terapia a vantaggio dell’utenza.” Si rilevano inoltre “le gravi conseguenze che deriverebbero in via di principio dalla sua disapplicazione, con la conseguente introduzione di una professione non regolamentata (quale il counseling) della possibilità di esercitare l’attività degli psicologi o degli psicoterapeuti, rimuovendo lo spartiacque tra atti tipici della professione e atti riferibili a tutti e cancellando la riserva che è data dalla legge agli psicologi per la loro valenza sociale, con l’imposizione dei requisiti previsti dalla legge stessa.”
  • Il terzo punto è contenuto in questo fondamentale capoverso: “poiché l’articolo 1.1 della l.56/89 stabilisce che “la professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento...” deve convenirsi con la difesa del resistente che l’insegnamento dell’uso degli strumenti a persone estranee equivale in tutto e per tutto a facilitare l’esercizio abusivo della professione, ciò che la legge e il codice deontologico (art. 9) tutelano direttamente prescrivendo comportamenti attivi per impedirlo.” In questa efficace prospettazione sono contenuti tre elementi: un giudizio sull’insegnamento dell’uso di strumenti psicologici, che equivale in tutto e per tutto a facilitare la commissione di un reato, e che dunque rappresenta un atto di per sé esecrabile; la contrarietà di questa prassi in primis alla legge e in seconda istanza al codice deontologico, con le prevedibili conseguenze; il fatto che un comportamento attivo teso a impedire questa prassi sia non solo possibile, o auspicabile, ma bensì rappresenta un obbligo preciso. Tale obbligo è ovviamente in capo soprattutto agli psicologi e agli ordini che li rappresentano.

Conseguenze e auspici

La principale conseguenza di questa sentenza discende direttamente dai suoi punti cardine: l’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche riservate non è ammissibile non solo dal punto di vista deontologico ma soprattutto sul piano del diritto. Insegnare una tecnica non può essere spacciato per un atto meramente culturale, consistente nella libera trasmissione del pensiero; al contrario, poiché quando ciò che viene insegnato è naturalmente destinato ad essere messo in pratica, quell’insegnamento è da considerarsi riservato a professionisti abilitati. La legge vigila sulla tutela del cittadino. Gli Ordini, dal canto loro non possono esimersi dai propri obblighi di legge consistenti nel “vigilare per la tutela del titolo professionale e svolgere le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione” (art. 12 comma h, legge 56/89) , richiamati dal Giudice in sentenza.  L’auspicio è una riflessione profonda da parte di chi in questi anni, complice la crisi, ha utilizzato in buona fede le proprie competenze volendo credere con tutte le proprie forze ai falsi profeti che dell’esercizio abusivo della professione hanno fatto -o cercato di fare- la propria fortuna.

Dott. Mauro Vittorio Grimoldi
Presidente Ordine Psicologi della Lombardia
Coordinatore del gruppo CNOP Tutela e Qualità della Formazione in Psicoterapia

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Ultimo aggiornamento ( Giovedì 10 Novembre 2011 18:14 )  

Alzheimer: diagnosi precoce con reti neurali artificiali; il nuovo libro di Marco Mozzoni.La popolazione invecchia e quest’anno saranno 35 milioni i malati di Alzheimer nel mondo. Una cifra di molto superiore alle previsioni, tanto da far parlare Lancet Neurology di "sfida globale del XXI secolo". Sul tema della diagnosi precoce di questa complessa malattia neurodegenerativa è in questi giorni in libreria, fresco di stampa, "Alzheimer: come diagnosticarlo precocemente con le reti neurali artificiali" (Franco Angeli Edizioni, 2010).

 

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