Cervello e giustizia: BrainFactor intervista Gabriella Bottini

Cervello e giustizia: BrainFactor intervista Gabriella Bottini.Camminiamo, respiriamo e ci ammaliamo in risposta a stimoli chimici e fisici del nostro corpo. Come rispondiamo dipende anche dal nostro corredo genetico, che viene influenzato sia dall’ambiente esterno che da quello interno. La stessa cosa accade per il cervello. Da un po’ di tempo a questa parte si discute su come la chimica possa “condizionare” un criminale e sul modo in cui le neuroscienze possano entrare a far parte legittimamente dell’armamentario periziale.

Su questo tema, di grande complessità e interesse, BrainFactor ha intervistato la Professoressa Gabriella Bottini, docente di Psicologia Fisiologica e Neuropsicologia presso l’Università degli Studi di Pavia, che domenica 10 marzo, al Teatro Franco Parenti di Milano, sarà fra i relatori dell’incontro “Il cervello alla sbarra”, promosso dalla Società Italiana di Neurologia (SIN) quale evento inaugurale della Settimana del cervello (11-17/3/2013).

Al dibattito milanese, organizzato e moderato da Viviana Kasam, prenderanno parte anche il Prof. Giancarlo Comi, Presidente SIN, i magistrati Amedeo Santosuosso, presidente della European Association for Neuroscience and Law, e Ines Marini, consigliere presso la Corte d’Appello di Milano, oltre all’avvocato Guglielmo Gulotta, presidente dell’Associazione Diritto Mente Cervello, e al Prof. Gilberto Corbellini, docente di storia della medicina e bioetica alla Sapienza Università di Roma.

Gabriella Bottini (2013)

Gabriella Bottini (nella foto) è docente di Neuroscienze Cognitive presso l’Università degli Studi di Pavia e dirige il Centro di Neuropsicologia Cognitiva dell’Ospedale Niguarda di Milano. E’ medico neurologo, con un dottorato in neuroscienze; ha trascorso un periodo di formazione presso la Clinique Universitaire – Neuropsichiatrique Bel Air di Ginevra ed ha svolto ricerca per alcuni anni presso il Medical Research Council – Positron Emission Tomography Cyclotron Unit – dell’Hammersmith Hospital di Londra, dove è Honorary Senior Lecturer presso l’Institute of Neurology.

Audio integrale dell’intervista a Gabriella Bottini (7/3/2013)

Professoressa, le neuroscienze possono aiutare il giudice nella valutazione di un imputato?

A mio parere sì, anche se questo dipende dalle circostanze per cui il giudice richiede l’intervento delle neuroscienze nel corso di un processo. Ci sono delle metodologie ormai diffusamente accettate in alcuni ambiti, come ad esempio quello assicurativo. Più recentemente tra i metodi utilizzati in ambito giuridico vi sono indagini non solo comportamentali ma anche strumentali per indagare sia gli aspetti morfologici cerebrali sia aspetti di carattere dinamico. Questa interazione tra le neuroscienze ed il diritto apre un numero notevole di quesiti, anche di carattere metodologico. Le neuroscienze è oggetto dell’attenzione di discipline apparentemente anche molto distanti da essa, ma spesso l’interazione è soltanto a livello concettuale e teorico (si pensi alla Filosofia, all’Estetica, all’Economia). Nel caso in cui si parla di diritto e neuroscienze il problema diventa immediatamente  più applicativo, con dei risvolti pratici anche molto rilevanti, per cui l’aspetto metodologico diventa davvero molto importante.

Anche l’ambiente ha una sua importanza. Qual è il suo ruolo nel contesto dell’azione criminosa?

L’ambiente diventa importantissimo, in particolare per le neuroscienze, per aspetti di carattere biologico. Nella scena di un crimine è molto importante il rispetto e il mantenimento di alcune tracce biologiche per esempio. Si continua a parlare molto degli aspetti di raccolta di queste prove biologiche, come le impronte digitali o le tracce di DNA. Le tracce biologiche possono anche essere l’oggetto di  metodologie statistiche complesse patrimonio della bioingegneria, come la ricostruzione della mappatura delle tracce di sangue su un pavimento di una scena di un delitto. Tutto questo fa parte di un contributo generale delle Scienze nell’ambito del diritto. La ricostruzione della scena del delitto, però, non è solo questo e credo che possa dare informazioni interessanti anche su taluni aspetti psicologici di coloro che si suppone abbiamo agito nell’ambiente “scena del delitto”.

Tra la commissione del reato e l’arresto passa un certo tempo. Come è possibile allora “provare scientificamente” che la persona fosse incapace di intendere e di volere in quel momento esatto in cui ha commesso il crimine, a distanza di tempo?

Vi sono aspetti diversi. Il tempo che trascorre tra l’evelto criminoso e la raccolta della testimonianza è un aspetto di estremo rilievo per una componente cognitiva in particolare, quella della memoria. Il fattore tempo qui diventa un problema, come discusso ampiamente nella letteratura neuroscientifica su questo tema: la costruzione del ricordo e ciò che si costruisce intorno ad esso. Più il tempo passa e più c’è il rischio che ciò che si rievoca sia il ricordo del ricordo. Un altro elemento riguarda invece, riferendosi al compimento del delitto, la capacità di intendere e di volere del supposto reo in quel determinato momento. Io mi occupo di neuroscienze cognitive, in particolare di neuropsicologia, e ritengo che, nel momento in cui il neuroscienziato viene chiamato per esprimere un giudizio su tali competenze, non ci si possa fermare ad una semplice visita clinica o ad un’analisi solo di tipo descrittivo in cui si esprime un’opinione, tantomeno credo sia sufficiente esprimere un parere solo su aspetti psicodinamici. È  necessario utilizzare anche test adeguati e standardizzati che possano dare risposte di tipo quantitativo. Ora, il problema non è soltanto rappresentato dallo strumento, ma anche dalla reciproca conoscenza di quello che il diritto può volere dalle neuroscienze e cosa questa disciplina possa offrire agli operatori nel settore del diritto. Credo, quindi, che sia anche necessario che vengano meglio circostanziate le domande da parte dei giudici nei confronti degli operatori delle neuroscienze.

Certi fautori delle neuroscienze forensi sostengono che la scienza possa aiutare davvero a valutare in modo più “oggettivo” la colpevolezza di una persona in merito a un crimine commesso. Lei è d’accordo su questa ipotesi?

Generalmente sono d’accordo, perché per alcuni settori le neuroscienze possono dare un contributo molto rilevante. Si pensi agli innumerevoli strumenti, standardizzati e utilizzati a livello internazionale, che sono in grado di definire l’incapacità di una persona di partecipare attivamente alle normali procedure che avvengono in un tribunale, per esempio a causa di un deterioramento cognitivo, conosciuto più comunemente come demenza. Nel penale il contributo delle Neuroscienze va considerato con estrema cautela e l’intervento in questa circostanza, deve essere regolato da parametri oggettivi. Alludo per esempio ai criteri di Daubert che si basano su alcuni aspetti fondamentali dell’impiego delle neuroscienze nel diritto, quali l’oggettività, l’utilizzo di metodi che siano riconosciuti a livello internazionale e la presenza di fonti bibliografiche adeguate per esempio. Credo che una rigorosa applicazione di questi criteri possa garantire, in qualche modo, un contributo da parte delle neuroscienze al diritto e al settore penale.

E’ davvero possibile ridurre il comportamento umano a una “variazione metabolica”? In questo modo non si rischia di azzerare la dignità di essere umano in quanto tale?

Credo che sia necessario conoscere quello che le neuroscienze possano o non possano dire con certezza. Non credo che il giudizio sul comportamento umano possa ridursi a poche regole biologiche, tanto meno credo che, fino ad ora, abbiamo assistito ad approcci riduzionistici. Il problema sta nel non attribuire una eccessiva potenza allo strumento, come ad esempio accade per la tanto citata risonanza magnetica funzionale che fa parte del neuroimaging considerato, ahimè, lo strumento del ‘mind reading’, cioè la possibilità di leggere il comportamento umano. Credo che, di fatto, le neuroscienze possano contribuire in modo metodologico e molto rigoroso  solo ad alcuni aspetti del comportamento. Nel contempo, non possono  fornire, per esempio, una risposta definitiva  su comportamenti umani complessi e lontani dal poter essere stigmatizzati dal neuroimaging funzionale.

Parliamo delle possibili ricadute in un senso più ampio… Dando troppo credito a un certo modo di intendere il contributo che le neuroscienze possono portare in sede giudiziale, non crede si possa scatenare nella società un’epidemia deresponsabilizzante (e strumentale) di fronte a qualsiasi tipo di azione commessa o in via di esecuzione (del tipo “non è colpa mia, è colpa di…”)?

Credo ci sia una sorta di percorso molto rigoroso che debba essere fatto, in particolare, da chi appartiene a questi due domini rappresentati dalle neuroscienze e dal diritto. Si potrebbe procedere, ad esempio, all’identificazione di un codice semantico comune tra le due discipline e alla stesura di una lista di punti molto precisi che definiscano un approccio metodologico, e soprattutto indichino cosa le neuroscienze possono fare nell’ambito del diritto e, viceversa, ciò che il diritto può chiedere a questa disciplina. Io vengo da un’esperienza europea di questo tipo: la creazione di un’associazione la European Association of Neuroscience and Law (EANL), che vede la partecipazione di membri provenienti dal mondo del diritto e delle neuroscienze. Queste due realtà hanno iniziato a confrontarsi due anni fa, nel contesto dell’Università di Pavia durante una Winter School, che è diretta a ricercatori giovani di entrambi i settori scientifico e giuridico, nel tentativo di creare un linguaggio comune. Non vedo quindi il rischio di deresponsabilizzazione della società nei confronti del crimine, ma  credo fermamente che sia necessario che venga creato un linguaggio comune e chiaro per migliorare l’interazione tra le neuroscienze e il diritto.

Alessandra Gilardini, Ph.D.

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